18.6 Modulo Segnalazione Condotte illecite

18.6 Modulo Segnalazione Condotte illecite

L’articolo 54-bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dalla Legge Anticorruzione n. 190/2012 e poi modificato dalla Legge n. 179/2017, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, disciplina l’istituto del cosiddetto Whistleblowing.

I dipendenti, consulenti e collaboratori esterni del CND, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, devono utilizzare il presente modulo per segnalare situazioni di illecito di cui siano venuti a conoscenza in
ragione del loro rapporto di lavoro con l’ente.
Per la medesima finalità, il presente modulo deve essere utilizzato anche dai lavoratori e collaboratori
delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Ente.
Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono, non solo le fattispecie
riconducibili all’elemento oggettivo dell’intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del Codice Penale, ma a tutte le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra alla adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell’interesse pubblico. Si deve ritenere che la categoria di fatti illeciti comprenda, altresì, i casi in cui si configurano condotte, situazioni, condizioni organizzative individuali che potrebbero essere prodromiche, ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio.
La segnalazione non può riguardare rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che
attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con i superiori gerarchici o colleghi.
Il modulo, scaricabile qui sotto,  compilato, sottoscritto e corredato da un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario, deve essere trasmesso al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ente all’indirizzo indicato nel modulo stesso.

Si rammenta che l’ordinamento tutela i coloro che effettuano la segnalazione di illecito. In particolare, la legge e il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevedono che:

  • l’amministrazione ha l’obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l’identità del segnalante;
  • l’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione;
  • nel procedimento istruttorio, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato;
  • la denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  • il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può effettuare una nuova segnalazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione.